Matteo Piloni/ Dicembre 10, 2020/ Documenti/ 0 comments

Premessa: l’ufficialità sarà data dall’ordinanza firmata dal Ministro della Salute, che dovrebbe avvenire domani;
❌❌ seconda premessa: zona gialla non significa “liberi tutti!”. Massima prudenza!
Ecco cosa è possibile tornare a fare:
🚘🛵 spostarsi liberamente all’interno del proprio Comune e tra Comuni diversi, tranne che tra le 22 e le 5 del mattino, quando è in vigore il «coprifuoco».
🚞🚘 spostarsi liberamente al di fuori della Regione e andare in un’altra Regione in zona gialla (tranne, come nel caso sopra, tra le 22 e le 5 del mattino). Per spostarsi in una regione in zona arancione o rossa occorrono ragioni specifiche (lavoro, salute, necessità e urgenza) e il modulo di autocertificazione;
☕️🍺 i bar saranno aperti fino alle ore 18;
🍽🍽 i ristoranti saranno aperti fino alle ore 18: dopo quell’ora è consentita la consegna a domicilio, e fino alle 22 è possibile prendere cibo da asporto (che non può essere consumato nelle adiacenze del ristorante);
🏢🏢 andare in un centro commerciale nei giorni feriali: non il sabato, la domenica e nei giorni festivi;
👨🏻‍🦳🧑🏻‍🦳 amici e parenti: il Dpcm non prevede un divieto specifico, ma la raccomandazione è quella di continuare a non andare a visitare persone non conviventi;
⚽️🎾 è possibile svolgere l’attività sportiva e motoria all’aperto e nei centri sportivi all’aperto. Ma restano sospese le attività di palestre e piscine. Inoltre, non sono consentiti gli sport di contatto salvo che in forma individuale e all’aperto;
🚝🚍 trasporto pubblico al 50%.
⛔ Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è fatto divieto, in tutta Italia, indipendentemente dalla zona in cui si trova la propria Regione (dunque anche per la zona gialla), ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome. Nello stesso periodo è vietato anche spostarsi nelle seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma.
⛔ Nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato — anche in zona gialla — ogni spostamento tra Comuni: le uniche eccezioni previste sono quelle legate a esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità (tra le quali rientrano l’assistenza a un familiare non autosufficiente, la visita a figli minorenni se si è separati o divorziati e il ricongiungimento tra coppie per stare nell’abitazione dove abitualmente si vive) . Nello stesso periodo è vietato anche spostarsi nelle seconde case ubicate al di fuori dal proprio Comune.
👉 È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
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